Emissioni in atmosfera – Modifica del D.Lgs. 152/2006

  • martedì 25 agosto 2020
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020, n. 202 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 30 luglio 2020,  n. 102 recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”. Entrata in vigore 28 agosto 2020.

Il D.Lgs. 102/2020 apporta numerose modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – l’art. 1, oltre a modificare le “definizioni” inserendo una definizione ufficiale di “emissione odorigena” (che include sia le emissioni convogliate sia quelle diffuse), interviene sulla disciplina apportando molti aggiustamenti con lo scopo di semplificare le procedure autorizzative, rendere più efficaci i controllo e revisionare il sistema sanzionatorio; l’art. 2 modifica l’Allegato I alla Parte V (Valori di emissione e prescrizioni).

L’art. 3, norme transitorie finali, stabilisce i termini per l’adeguamento:

In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW), entro il 1° gennaio 2025.

Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

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