TARI – Dichiarazioni non retroattive

  • lunedì 31 agosto 2020
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Fonte: Italia Oggi Sette del 24/08/2020

A cura di Sergio Trovato

I chiarimenti in una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia

Dichiarazioni non retroattive - La denuncia Tari produce effetto dalla presentazione

La dichiarazione fiscale non può mai avere efficacia retroattiva. La denuncia prodotta dal contribuente, anche in materia di tassa rifiuti, con la quale intende far valere una riduzione della superficie imponibile, produce effetti solo dal momento in cui viene presentata all'ente impositore. Solo dopo la presentazione della dichiarazione l'amministrazione comunale può valutare la fondatezza della richiesta. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (quinta sezione), con la sentenza 3005 dell'8 giugno 2020.

Per i giudici d'appello, incombe sul contribuente l'onere di presentare la dichiarazione per ottenere la riduzione della superficie da assoggettare a tassazione, in quanto «le denunce di variazione prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo. Infatti la riduzione della superficie dell'immobile, per pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, deve essere dichiarata tempestivamente. Del resto, solo dopo la presentazione della dichiarazione l'amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste avanzate dall'interessato».

Gli obblighi del contribuente. In materia di Tarsu, ma la stessa regola vale per la Tari, l'interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute dopo la presentazione della dichiarazione originaria. Non è obbligato a ripresentare la propria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, a ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di rettificarla o di presentarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo.

La Cassazione, con l'ordinanza 28250/2019, ha chiarito che «qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno». Ne consegue che la violazione di questo obbligo, comporta «l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo», sia nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa sia nel caso in cui sia stata presentata, ma sia infedele. Secondo la Cassazione, è «reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche per gli anni successivi a quello in cui è stata accertata la violazione». Principio già affermato con l'ordinanza 23854/2019. L'obbligo di presentazione non deve essere assolto se i contribuenti hanno già in passato osservato il relativo adempimento. Le dichiarazioni vanno presentate dai contribuenti solo per comunicare medio tempore eventuali variazioni.

Le dichiarazioni, infatti, sono ultrattive e producono effetti anche per gli anni successivi se gli interessati non intendono denunciare modifiche intervenute sulla loro posizione soggettiva.

Per i giudici di legittimità, la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, che danno luogo a un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

L'interessato, quindi, è tenuto a presentare la dichiarazione anche qualora intenda denunciare delle modifiche riguardanti la superficie da assoggettare a tassazione.

Le denunce di variazione prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo. In particolare, anche la riduzione della superficie dell'immobile, per pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, deve essere dichiarata tempestivamente. In effetti, solo dopo la presentazione della dichiarazione l'amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste avanzate.

Violazioni e sanzioni. Le violazioni relative ai tributi locali si ripetono per ogni annualità, perché vi è autonomia dei singoli periodi d'imposta.

La sanzione fiscale non va contestata una sola volta, perché la violazione si ripete nel corso del tempo. Nonostante la questione sia stata molto dibattuta, la Cassazione (sentenza 16484/2016) ha stabilito che va irrogata una sanzione ogni anno per l'omessa presentazione della dichiarazione Tarsu e Tari. La violazione perdura fino a quando il contribuente non la regolarizza presentando la denuncia al comune sul cui territorio è ubicato l'immobile.

Per i giudici di legittimità, la violazione dell'obbligo di dichiarazione non ha natura istantanea ma si ripete nel corso degli anni e il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità.

Anche se la legge prevede un unico obbligo a carico del possessore dell'immobile, questo non comporta che incorra, in caso di inadempimento, in una sola violazione e in una sola sanzione. Se un contribuente commette più violazioni nel corso degli anni relative a Ici, Imu, Tasi, Tari e altri tributi locali, però, deve essere assoggettato al pagamento di un'unica sanzione con gli aumenti previsti dalla legge (Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XXIX, sentenza 6/2017).

Il principio del cumulo giuridico si applica anche ai tributi locali e non solo ai tributi erariali.

In tema di sanzioni amministrative per tutte le violazioni tributarie vale il principio della continuazione, sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 472/1997, in base al quale quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo.

L'articolo 16 del decreto legislativo 473/1997 dispone l'estensione della suddetta norma alle violazioni in materia di tributi locali. Si fa ricorso al cumulo giuridico, con irrogazione di un'unica sanzione, solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale (una sanzione per ogni violazione).

Naturalmente, i contribuenti possono beneficiare del cumulo giuridico se si accede alla tesi che le violazioni si ripetono per ogni annualità.

Di recente la Commissione tributaria regionale di Roma, quinta sezione, con la sentenza 1303 del 19 maggio 2020, ha ribadito il principio, sostenendo che «l'omessa denuncia integra un illecito che si rinnova in ogni annualità pretermessa».

Il cumulo giuridico è una regola che vale anche per le violazioni commesse in materia di tributi locali, ma per la sua applicazione va dimostrato che l'ente impositore ha emanato «una pluralità di atti di irrogazione di sanzioni»; altrimenti, è impedito «al giudice di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti».

L'omessa presentazione della denuncia Tari dà luogo a una violazione che è soggetta alla sanzione che va dal 100 al 200% del tributo dovuto. Secondo la commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza 934/2018) la reiterata violazione per diverse annualità dà luogo all'irrogazione della sanzione nella misura massima. Il contribuente recidivo deve essere penalizzato. Peraltro, la violazione dell'obbligo non può essere sanata con l'invio di altre comunicazioni all'ente o con altri adempimenti. L'obbligo non può essere surrogato da altre comunicazioni fatte all'ente ai fini di altri adempimenti e permane l'omissione per ogni annualità.