Pubblicata la Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 6 marzo 2025, n. 1 recante: “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152”.
Dal 1° aprile il legale rappresentante dell'impresa iscritta che al momento della domanda ha ricoperto il ruolo di RT presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi è dispensato dalle verifiche di idoneità.
La Deliberazione recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del DL ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.
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