Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il D.P.C.M. 1 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.