Reg. Piemonte - Deroghe alla gestione dei rifiuti per far fronte all'emergenza Covid-19

  • mercoledì 22 aprile 2020
  • 826 Visualizzazioni
img

Sul BUR della Regione Piemonte del 16 aprile 2020, n. 16 So. 5, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 aprile 2020,  n. 44 recante: "Decreto Legislativo 152/2006 articolo 191. Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale per il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti per garantire la continuita' delle attivita' ed operazioni connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di scongiurare interruzioni di servizio dovute alla situazione emergenziale Covid-19".

Vai alla sezione: NORMATIVE - NORMATIVA REGIONALE - REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte, con D.P.G.R. del 15 aprile 2020, n. 44, ha disposto, per la durata di 6 mesi (fino al 15.10.2020) e a determinate condizioni, delle deroghe in merito agli impianti di gestione rifiuti.

Impianti in Regime ordinario autorizzati con A.I.A. ed ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 152/2006

Relativamente alle operazioni R13 e D15 è concesso:

- l’aumento del 20% rispetto ai quantitativi già autorizzati, senza adeguamento delle garanzia finanziarie;

oppure

- l’aumento del 50% rispetto ai quantitativi già autorizzati,  con adeguamento delle garanzie finanziarie limitatamente ai quantitativi aggiuntivi superiori al 20%.

Impianti in Regime semplificato autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006

Si applicano le stesse disposizioni in relazione agli aumenti delle capacità di messa in riserva (R13) ferme restando le “quantità massime” fissate dal D.M. 5 febbraio 1998 (allegato IV); viene derogato il limite temporale di un anno per la messa in riserva fino ad un massimo di 18 mesi. Il diritto di iscrizione annuale rimane invariato.

Gli impianti che intendono avvalersi delle deroghe devono presentare apposita comunicazione agli Enti competenti.

Inoltre il D.P.G.R. specifica che i suddetti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possono derogare a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 sul deposito temporaneo.

Si invita a dare attenta lettura al Decreto in particolare ai punti 1, 2 e 3.