DL Cura Italia convertito in Legge

  • giovedì 30 aprile 2020
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 è stata pubblicata la Legge del 24 aprile 2020, n. 27 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”

Per consultare il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (Estratto) vai alla sezione: NORMATIVE - NORMATIVA NAZIONALE

La Legge di conversione del DL 18/2020 (Cura Italia) ha modificato l’art. 103 comma 2 nel modo seguente: “Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al DPR  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Inoltre si segnala l’inserimento dell’art. 113 bis relativo alla modifica delle disposizioni del deposito temporaneo: “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il depositotemporaneo di rifiuti, di cuiall'articolo183, comma 1,  lettera  bb),  numero  2),  del  D.Lgs  3 aprile  2006,  n.  152, e'  consentito  fino  ad  un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non puo' avere durata superiore a diciotto mesi”.

Pertanto sarà consentito un deposito temporaneo (raggruppamento di rifiuti e deposito preliminare alla raccolta):

- in relazione al quantitativo, quando si raggiungano i 60 mc, di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi ;

- in relazione al limite temporale massimo, entro i 18 mesi.