Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 è stata pubblicata la Legge del 24 aprile 2020, n. 27 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”
Per consultare il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (Estratto) vai alla sezione: NORMATIVE - NORMATIVA NAZIONALE
La Legge di conversione del DL 18/2020 (Cura Italia) ha modificato l’art. 103 comma 2 nel modo seguente: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Inoltre si segnala l’inserimento dell’art. 113 bis relativo alla modifica delle disposizioni del deposito temporaneo: “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il depositotemporaneo di rifiuti, di cuiall'articolo183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi”.
Pertanto sarà consentito un deposito temporaneo (raggruppamento di rifiuti e deposito preliminare alla raccolta):
- in relazione al quantitativo, quando si raggiungano i 60 mc, di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi ;
- in relazione al limite temporale massimo, entro i 18 mesi.