Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180 è stato pubblicato il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19".
La Legge di conversione del DL 34/2020 ha disposto l'abrogazione dell’art. 113–bis del DL 18/2020, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.
Pertanto tornano in vigore le dispisizioni dell'art. 183, comma 1 lett. bb), del D.Lgs. 152/2006, che dispone:
"..i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.."
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