Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2022, 187 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2022 recante: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” che entrerà in vigore il prossimo 9 novembre.
Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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